PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità della legge e definizione di piccoli comuni).

      1. La presente legge si pone l'obiettivo di valorizzare i piccoli comuni, nel rispetto di quanto previsto dal titolo V della parte seconda della Costituzione, promuovendone e sostenendone le attività economiche, sociali, ambientali e culturali nonché valorizzandone e tutelandone il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale. A tale scopo sono previsti in favore dei cittadini residenti nei piccoli comuni e delle attività economiche ivi collocate la salvaguardia del sistema dei servizi territoriali, nonché incentivi per l'afflusso turistico.
      2. Ai fini della presente legge si intendono per «piccoli comuni» tutti i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
      3. Esclusivamente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dalla presente legge non sono considerati piccoli comuni quelli con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti in cui si registra un'elevata densità di attività economiche e produttive e un reddito pro capite superiore del 10 per cento alla media nazionale.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata «Conferenza unificata», è definito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni ai sensi dei commi 2 e 3.
      5. L'elenco di cui al comma 4 è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al comma 4.
      6. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse riconosciute dal titolo V della

 

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parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
      7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, per il proprio territorio, all'individuazione dei comuni ai sensi del comma 4 nonché, nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, alla definizione di interventi destinati alle finalità della presente legge.

Art. 2.
(Disposizioni riguardanti i piccoli comuni).

      1. Le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le associazioni rappresentative a livello regionale degli enti locali, promuovono iniziative per l'unione di piccoli comuni e per favorire l'esercizio in forma associata o consorziata dei servizi locali, anche mediante la costituzione di società di diritto privato a partecipazione pubblica, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
      2. I piccoli comuni adottano, anche d'intesa con altri comuni, piani di opere ed interventi con cadenza biennale al fine di assicurare lo sviluppo socio-economico e culturale dei comuni stessi, anche per quanto riguarda le infrastrutture e i servizi e per salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambientale, paesaggistico e artistico, individuando le risorse disponibili tramite finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.
      3. Nei piccoli comuni le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. Restano fermi i poteri

 

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di supervisione, controllo ed indirizzo degli organi di governo sull'effettuazione di lavori pubblici previsti dalla legislazione vigente.
      4. I piccoli comuni, anche in associazione o partecipazione tra loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari delle parrocchie. Le convenzioni possono essere finanziate con il concorso del Ministero per i beni e le attività culturali. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinate agli stessi.
      5. I piccoli comuni possono stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate e delle case cantoniere dell'ANAS, al fine di destinarle a presìdi di protezione civile e di salvaguardia del territorio ovvero a sedi permanenti di promozione dei prodotti tipici locali.
      6. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sui corrispettivi per l'esecuzione di opere pubbliche nei territori dei piccoli comuni è ridotta del 5 per cento fino a tutto il 2015. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      7. Le regioni possono incentivare l'adozione da parte dei piccoli comuni di misure atte a migliorare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiale da costruzione locale, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive
 

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via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati degli elettrodotti e degli impianti di telefonia mobile e di radiodiffusione.

Art. 3.
(Attività e servizi).

      1. Per garantire le finalità di sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'istruzione, alla sanità, ai trasporti, ai servizi postali, ai servizi socio-assistenziali, alla protezione civile e all'ambiente.
      2. Sono da intendersi quali servizi pubblici essenziali tutti i servizi di interesse pubblico rivolti alla collettività necessari per assicurare standard qualitativi di vita nei piccoli comuni analoghi a quelli dei comuni maggiori.
      3. Ai fini di cui al comma 1, presso i piccoli comuni possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali concentrare una pluralità di servizi di pubblico interesse. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi.
      4. Per lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla manutenzione del territorio, i piccoli comuni ed i centri multifunzionali di cui al comma 3 possono stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
      5. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province possono privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei servizi di cui al comma 2, e di istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

 

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Art. 4.
(Valorizzazione dei prodotti tipici locali).

      1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali favorisce, d'intesa con i piccoli comuni, sentite le associazioni rappresentative degli enti locali e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle categorie produttive interessate, la promozione e la commercializzazione, anche attraverso un portale telematico, dei prodotti tipici locali dei piccoli comuni, anche associati.
      2. Al fine di promuovere tali prodotti, il Ministero delle comunicazioni adotta tutte le iniziative necessarie a garantire adeguata attenzione, da parte della società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, alle peculiarità storiche, artistiche, ambientali, culturali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni al fine di favorire anche il turismo.
      3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali e per la salvaguardia, l'incremento e la valorizzazione della locale fauna selvatica, i piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
      4. Gli agricoltori, gli allevatori e gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono esporre e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali e artigianali, in apposite aree.
      5. I piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli esercizi commerciali nei giorni festivi e nelle ore notturne anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

Art. 5.
(Programmi di e-Government).

      1. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata,

 

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conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la realizzazione dei programmi di e-Government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici dei centri multifunzionali di cui all'articolo 3, comma 3.
      2. Il Ministro delle comunicazioni, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera g), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni, in forma singola o associata.

Art. 6.
(Istituti scolastici).

      1. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica istruzione per finanziare il mantenimento in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che devono essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. In particolare, le regioni agevolano forme sperimentali di teleinsegnamento.
      2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito ad istituzioni scolastiche aventi sede nei piccoli comuni, personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando siano trascorsi almeno tre anni dal loro acquisto e l'amministrazione abbia provveduto alla loro sostituzione. Le cessioni sono effettuate prioritariamente alle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane e non costituiscono presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni.

 

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Art. 7.
(Incentivi per l'insediamento nei piccoli comuni).

      1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati, ciascuna regione o ente locale può disporre incentivi finanziari di durata biennale e premi di insediamento a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria attività economica, impegnandosi a non modificarla per i successivi dieci anni, da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune.
      2. Gli incentivi di cui al comma 1 possono essere concessi anche ai residenti dei piccoli comuni che intendano recuperare il patrimonio abitativo dei comuni stessi o avviare in essi un'attività economica.
      3. Gli incentivi sono revocati immediatamente ove cessino i presupposti di cui al comma 1.

Art. 8.
(Fondo per gli incentivi fiscali).

      1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in favore dei piccoli comuni, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo.
      2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 1 si provvede alla copertura delle minori entrate derivanti:

          a) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive, previo parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per le regioni;

          b) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione principale,

 

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in relazione al corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate per i comuni;

          c) da ulteriori misure agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad abitazione principale;

          d) dalla riduzione delle aliquote dell'IVA sulle operazioni di trasloco di beni mobili, in favore di chi trasferisce la propria residenza da un comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti ad un piccolo comune.

      3. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A decorrere dall'anno 2009 al finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 7 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, per gli anni 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.